Con la Delibera n.866 del 13-10-2014, la Regione Toscana ha dettato le linee guida per il progetto di supporto alle Start Up Toscane.
Come presentato dall’assessore Simoncini, il progetto si articola su tre azioni:
Azione 1.1. – Start up house
La Regione, mediante un Avviso per la manifestazione di interesse , costituisce un elenco di “start up house”, spazi ed immobili pubblici attrezzati per l’avviamento di impresa a disposizione di neo-giovani imprese e per le quali potranno essere riconosciuti i voucher per servizi di cui all’azione 1.2
Azione 1.2 – Start up impresa giovanile
L’intervento prevede il sostegno per un periodo di 18-24 mesi di neo imprese giovanili (come definite in Appendice) mediante un voucher quale contributo in conto capitale nella misura del 100% dell’investimento ammissibile fino ad un massimo di 15.000,00 €.
Azione 1.3. – Start up microcredito Giovani
La Regione sostiene l’attività di impresa da parte di Giovani attraverso l’attivazione di una Sezione Giovani del Fondo unico di rotazione (revolving) mediante l’articolazione in due sotto-sezioni: a) microcredito impresa liquidità, per importi fino ad un massimo di 15.000 euro; b) microcredito impresa investimenti per importi fino ad un massimo di 15.000 euro.
Imprese di nuova costituzione
Sono imprese di nuova costituzione le imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro i successivi sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
Nuove imprese di giovani
Le Nuove imprese di giovani devono essere in possesso dei seguenti requisiti
a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell’impresa medesima;
b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a
quaranta anni al momento della costituzione della società medesima; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere
superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articolo 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative”) non preclude l’accesso alle agevolazioni.
Per maggiori dettagli:
– articolo Toscana Notizie
– indirizzi operativi del progetto